Esami di Stato 2021

Trasmissione e pubblicazione Ordinanza ministeriale n. 53 del 03/03/2021 concernente le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
L'Ordinanza Ministeriale determina le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
A tal proposito, si rende noto che l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 08.30 con l’avvio dei colloqui.
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli alunni iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna
disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
Per i candidati esterni, si rende noto che l’ammissione è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per come disciplinati all’articolo 5 della O.M. n. 53.
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del Dlgs 62/2017, sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:
a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del Dlgs 226/2005;
d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.
L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017. 5. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento.
Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
a) nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati;
b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno;
Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Per la disciplina relativa all’esame preliminare dei candidati esterni si rinvia a quanto specificatamente trattato all’art.5 della O.M. n.53.
Sono sedi dell’esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Dlgs 62/2017.
Sono sedi di esami per i candidati esterni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l’esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
I candidati esterni sono assegnati alle sedi d’esame secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3, del Dlgs 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 6 novembre 2020, n. 20242.
Per l’assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni si rinvia a quanto specificato nel dettaglio dall’art. 7 della predetta Ordinanza.
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità
d’esame in videoconferenza.
L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale USR ABRUZZO.
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.
I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della
fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.
Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all’Allegato A alla predetta ordinanza.
L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c).
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 della O.M. n.53. Mentre le sostituzioni dei componenti delle commissioni sono disciplinate dall’art. 13 della predetta Ordinanza.
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30 secondo le modalità contemplate nell’art. 15 della predetta Ordinanza.
In relazione alla riunione preliminare della sottocommissione di cui all’art. 16 della predetta Ordinanza, cui si rinvia per la specifica trattazione, si rende noto che al fine di garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Ai fini di cui al precedente capoverso, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.
Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
L’articolazione e le modalità di svolgimento dell’esame sono specificatamente trattate nel dettaglio nell’art. 18 della predetta Ordinanza cui si rinvia.
Per il Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale si rinvia a quanto specificatamente trattato nell’art. 19 della predetta ordinanza.
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 della predetta Ordinanza. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.
In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame di cui sopra, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
In relazione agli adempimenti conclusivi e al voto finale si rinvia a quanto disciplinato dall’art. 24 della predetta Ordinanza.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 24 della predetta Ordinanza tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Ai sensi dell’art. 26 della predetta ordinanza si rende noto che nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2 della predetta Ordinanza, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza.
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti.
I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Sato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

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